Anche quando la ex moglie risulta in grado di provvedere a se stessa, avrà diritto all’assegno di mantenimento.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 39938/09, condannando un uomo ad una pena pecuniaria, a 20 giorni di reclusione e al risarcimento dei danni morali all’ex moglie.
L’ex marito versava alla donna, oltre ai soldi per l’affitto una parte dell’assegno che gli spettava.
L’uomo come giustificazione affermava che l’ex moglie percepiva una pensione e lavorava per un’industria e quindi era in grado di provvedere a se stessa autonomamente.
La Cassazione non l’ha ritenuto un giustificato motivo affermando che “in tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall’art. 12 sexies L. 898 del 1970 si configura anche in presenza di un inadempimento parziale dell’obbligo corresponsione dell’assegno divorziale, non essendo riconosciuto all’obbligato un potere di adeguamento dell’assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice”.