La tutela penale nelle unioni civili e nelle convivenze. AVV. GIAN ETTORE GASSANI Cassazionista Via Ezio 12, 00192 Tel. 0639754968 www.studiolegalegassani.it

AVV. GIAN ETTORE GASSANI

Cassazionista

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Tel. 0639754968

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La tutela penale nelle unioni civili e nelle convivenze

 

Con il varo del DDL Cirinnà n. 76/2016,  la famiglia non legata in matrimonio acquisisce una importante legittimazione.

Il legislatore, conformemente a quanto è accaduto in gran parte del mondo occidentale, ha inteso tutelare, sebbene con specifiche differenziazioni, tutte le altre famiglie non legate in matrimonio.

Le unioni civili, in particolare, sono sovrapponibili all’istituto del matrimonio, fatta eccezione per l’obbligo delle pubblicazioni e quello di fedeltà.

Ormai la famiglia italiana ha nuove declinazioni, tutte meritevoli di tutela, soprattutto in sede penale.

Le coppie sposate, le unioni civili e le convivenze di fatto sono considerate famiglia ancora più di prima.

Il diritto penale non fa particolari distinzioni da anni.

Il coniuge, l’unito civilmente e il convivente vengono tutelati allo stesso modo.

Ciò si evidenzia nei reati di maltrattamenti (572 c.p.), di molestie persecutorie (612 bis), di abusi sessuali.

Anche riguardo agli ordini di protezione (L. 154/01) le tutele sono le stesse per ogni tipo di legame affettivo, sia in sede penale ( art. 282 bis c.p.p.) che civile (art. 342 bis c.c.).

Nelle relazioni affettive le condotte vessatorie e violente possono rivestire varie connotazioni.

Non vi è dubbio, dunque, che anche nelle coppie omosessuali, possano configurarsi condotte che esplicano violenza sessuale, morale, fisica ed economica, al pari delle coppie eterosessuali.

Stesso ragionamento riguarda il reato di violazione di assistenza familiare (art. 570 c.p.). L’unione civile presuppone l’obbligo di reciproca assistenza e di convivenza al pari del matrimonio. Ne consegue che il primo comma dell’art. 570 sia applicabile alle unioni civili.

Il far venir meno i mezzi di sussistenza al partner unito civilmente integra gli estremi del reato de quo.

Resta controverso se tale fattispecie criminosa sia applicabile anche alle convivenze di fatto.

 

1.               Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.)

Da anni il legislatore e la giurisprudenza penale di merito e di legittimità hanno conferito un valore giuridico, sociale e morale alla famiglia di fatto, giocando di anticipo rispetto al legislatore sul fronte del riconoscimento dei diritti e dei doveri di ogni tipo di famiglia.

In pratica, attraverso pronunce storiche della Suprema Corte si è voluto riconoscere valore pieno alle famiglie composte da conviventi more uxorio che di fatto hanno una struttura sovrapponibile alle coppie legate in matrimonio.

Se nell’ambito civilistico perdurano ancora profonde differenze tra le coppie coniugate e quelle di fatto, ferme le norme che regolano le unioni civili, nel diritto penale tali differenze sono sicuramente molto meno evidenti.

L’art. 572 c.p. fa espresso riferimento a condotte violente contro familiari e conviventi.

L’ormai consolidata interpretazione della norma è stata, dunque, recepita dal legislatore in sede di riscrittura dell’art. 572, ad opera della legge dell’1 ottobre 2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori contro lo sfruttamento sessuale.

In particolare si è integrato il novero dei possibili soggetti del reato o chiunque sia comunque convivente con il reo.

Le novità riguardano essenzialmente il trattamento sanzionatorio e l’estensione della tutela alle persone conviventi. In relazione a quest’ultimo profilo, già la giurisprudenza aveva valorizzato la famiglia di fatto, estendendo la tutela al convivente more uxorio, ritenendo che il richiamo contenuto nell’art. 572 alla “famiglia” dovesse intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo (v. ex plurimis Sez. 6 n. 20647 del 29 gennaio 2008, Battiloro, rv 239726). Va peraltro evidenziato come il legislatore abbia operato invece ben un più generico riferimento al rapporto di convivenza, non necessariamente qualificato dalla particolare natura del legame che ha portato alla sua instaurazione, allargando in tal modo – e potenzialmente non di poco – l’ambito di operatività dell’incriminazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena dell’ipotesi – base è stata inasprita (da due a sei anni di reclusione; in precedenza da uno a cinque).

 

Orbene, prima dei segnalati correttivi dovuti alla l. 172/2012, si discuteva in dottrina e giurisprudenza su quali fossero le persone di famiglia cui la norma faceva riferimento. La dottrina prevalente, per lunghi anni, non ha avuto dubbi nell’identificare la famiglia cui si riferisce l’art. 572 nella sola famiglia legittima fondata sul matrimonio, considerando esclusa da questa fattispecie la persona convivente, alla quale l’agente fosse legato soltanto da un rapporto di fatto.

Successivamente la dottrina iniziò per prima a discostarsi da questa interpretazione, considerando indifferente che il legame rilevante dei componenti della famiglia fosse di natura giuridico-civile ovvero naturale e di fatto. Infine anche la dottrina giunse a considerare famiglia ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, fossero sorti legami di reciproca assistenza e protezione. In tal senso, si precisò che il delitto di maltrattamenti in famiglia andava configurato anche in danno di persona convivente “more uxorio”, in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone.”

 

Il reato di maltrattamenti si configura come una molteplicità di fatti che producono sofferenze fisiche e morali in chi le subisce.

I fatti violenti devono avere la caratteristica della reiterazione. La condotta si sostanzia nel perpetrare maltrattamenti, i quali si traducono in una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi con la consapevolezza di ledere l’integrità fisica e il patrimonio morale del soggetto passivo, sì da sottoporlo ad un regime di vita dolorosamente vessatorio.

Non sono sufficienti singoli e sporadici episodi occasionali in quanto più atti che integrano l’elemento materiale del reato debbono essere collegati tra loro da un nesso di abitualità e devono essere avvinti nel loro svolgimento da un un’unica intenzione criminosa (dolosa), quella, appunto, di avvilire ed opprimere la personalità della vittima.

 

2.     Atti persecutori (stalking)

 

L’art. 612 bis del codice penale ha introdotto nel nostro sistema il reato di atti persecutori, meglio noto come stalking (dall’inglese “to stalk” che significa fare la posta, pedinamento furtivo).

Tale reato è stato inserito nel codice penale ex D.L. 23/02/2009 n. 11, convertito in legge L. 23/04/19999 n. 38, una norma penale specifica, tesa a combattere un fenomeno piuttosto diffuso contro il quale da tempo si auspicavano misure di contrasto efficaci.

Anche in tale ambito la norma si applica a tutela degli ex conviventi nello stesso modo in cui si applica ai coniugi.

È prevista, infatti, la medesima circostanza aggravante del reato la commissione del reato nei confronti del coniuge, anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Anche questa norma dunque mira a riconoscere nel convivente un valore giuridico e morale al pari del coniuge e oggi di chi ha contratto un’unione civile.

Il reato di omicidio (art. 575 c.p.) è punito in via aggravata quando è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o contro un affine.

Atteso il significato profondo e le caratteristiche delle unioni civili non vi è alcun dubbio che tale aggravante del reato di omicidio si applichi a chi è vincolato da una unione civile o a chi è convivente more uxorio.

Del resto non si comprenderebbe come mai per altri reati familiari ogni tipo di relazione sia tutelata allo stesso modo e proprio il reato più grave possa segnare pericolose e ingiustificate differenze di pena.

Sarebbe infatti privo di senso aggravare il reato di omicidio nei confronti di un affine e non prevedere le medesime circostanze aggravanti nei confronti di chi ha creato un legame e un sodalizio familiare a tutti gli effetti.

Ovviamente la questione resta dibattuta, anche se essa sicuramente ben preso troverà una soluzione definitiva.

Stesso discorso vale per il reato di bigamia (556 c.p.). La norma fa riferimento espresso al matrimonio che ha effetti civili.

Orbene, l’unione civile, che produce gli stessi effetti giuridici del matrimonio e le stesse tutele, dovrebbe anch’essa essere un presupposto per incriminare chi contrae un’altra unione civile. Anche in tal caso viene tutelato l’ordinamento giuridico monogamico dell’unione civile (art….)

Anche su tale questione c’è diversità di vedute da parte della Dottrina.

Anche in sede cautelare, con riferimento agli ordini di protezione (ex L. 154/01) i familiari vengono tutelati allo stesso modo, senza distinzioni di sorta, sia in sede penale che civile.

Insomma si può assolutamente sostenere l’applicabilità agli uniti civilmente di tutte le norme penali, salvo quelle che non facciano espresso riferimento al matrimonio, inclusa la nuova norma di cui all’art. 570 bis c.p., che è stata varata per contrastare il fenomeno del mancato pagamento degli assegni di mantenimento per coniuge e figli.