L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

L’affidamento dei figli da sempre è il nodo cruciale delle separazioni e dei divorzi.

Di sicuro la fase della separazione, quella che segna il momento della disgregazione della famiglia, è la più difficile da gestire, sotto ogni profilo, indipendentemente se si sfocia in una procedura consensuale o contenziosa.

 

Avvocato Gian Ettore Gassani, Avvocato Matrimonialista in Milano e Roma. Avvocato Cassazionista, Presidente Nazionale dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), esperto in diritto di famiglia, diritto delle persone, diritto minorile, diritto penale della famiglia, diritto di famiglia internazionale, diritto delle successioni ereditarie, diritto civile, diritto penale.

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E’ in questo momento processuale che fondamentalmente si decide delle sorti dei figli, del loro affidamento, del loro mantenimento, dei calendari del diritto/dovere di visita e frequentazione del genitore non collocatario della prole.

Nella fase del divorzio, nella stragrande maggioranza dei casi, viene confermato il medesimo assetto della separazione, rispetto alle modalità di affidamento. Tuttavia non mancano colpi di scena  nel divorzio e figli che decidono di cambiare la propria quotidianità e andare a vivere stabilmente con l’altro genitore, una volta pervenuti nella fase dell’adolescenza in cui la volontà dei figli diventa decisiva, specie in fase di ascolto.

Da sempre la questione del tipo di affidamento ha diviso le coscienze della gente e le posizioni delle giurisprudenza e della dottrina.

Si è pervenuti alla Legge 54 del 2006 (legge Paniz), che ha introdotto anche in Italia l’istituto dell’affidamento condiviso, dopo un sentiero tortuoso e non scevro da polemiche e divisioni a tutti i livelli.

Nel nostro Paese era fin troppo stratificata la tesi secondo la quale, in caso di separazione o divorzio, la soluzione migliore per i figli fosse l’affidamento esclusivo, quasi sempre appannaggio della figura materna.

Anche il mondo della psicologia, in sede peritale di ufficio, fino a qualche decennio fa, nella maggioranza dei casi si era schierata a favore di tale impostazione.

La madre dal 1970 al 2006 anche per la legge (e soprattutto per la giurisprudenza prevalente di merito e di legittimità) era stata considerata senza riserve il genitore più adatto allo sviluppo psicofisico dei figli e l’unica figura genitoriale che avrebbe potuto determinare nel quotidiano i più rassicuranti indirizzi educativi in favore dei figli, una volta che il matrimonio fosse giunto all’epilogo.

La figura paterna, ormai svuotata di ogni significato, era relegata alla mera somministrazione di danaro, in una situazione del tutto subordinata a quella materna, con scarse possibilità di incidere sulle decisioni importanti della vita dei figli e con tempi risicatissimi per mantenere rapporti significativi con i propri figli. L’affidamento esclusivo era questo. E i risultati sono stati sotto gli occhi di tutti.

Per anni si è assistito alla scena del padre con la valigia, ormai retrocesso dal vero ruolo di genitore, mentre la madre diventava l’unico vero genitore.

Di sicuro non è stata una bella pagina del nostro diritto di famiglia, nonostante i vari movimenti di opinione e le convenzioni internazionali di New York del 20 novembre 1989 e di Strasburgo del 25 gennaio 1996, successivamente ratificate dall’Italia.

Le convenzioni suddette erano state chiare. I minorenni avevano il sacrosanto diritto di mantenere rapporti constanti e significativi con entrambi i genitori in caso di separazione e divorzio. Era da ritenersi un loro diritto non più negoziabile il continuare ad essere ancora figli di padri e madri su un piano concreto, sia per la qualità che per la quantità dei tempi da trascorrere con entrambi. Del pari era un loro diritto mantenere rapporti significativi anche con i parenti dei due rami genitoriali.

Nel nostro Paese, infatti, l’affidamento esclusivo aveva il sapore di una retrocessione non solo del padre, ma di tutta la famiglia paterna.

Si è trattato di una questione soprattutto culturale che ha avuto riflessi giuridici.

La madre, specie negli anni 70, era quasi sempre casalinga e ben poteva allevare anche da sola i figli in caso di frattura del vincolo coniugale. Ergo i figli non potevano fare riferimento, secondo questa impostazione, ad entrambi i genitori. Il  vero genitore era uno solo: la madre.

Per la figura paterna la separazione aveva il sapore di una punizione, un prezzo da pagare, una pena da espiare.

Del pari i figli dei genitori separati erano discriminati, ritenuti portatori di infelicità, orfani di fatto di padri vivi.

Occorreva difendere un istituto che concedesse alla madre ampi poteri senza interferenze paterne. Chi ha operato nei tribunali prima del 2006 ricorda benissimo questa negativa impostazione giuridico culturale del diritto di famiglia all’italiana, schiacciato da stereotipi e da eccessi del tutto in contraddizione con la tanto reclamata  salvaguardia dei diritti e degli interessi dei figli.

Negli anni 80 il famoso film “Kramer contro Kramer”, che fu proiettato in tutto il mondo, sollevò la annosa e drammatica questione dell’affidamento dei figli contesi e suscitò una significativa presa di coscienza che tutto questo doveva cambiare. Il mondo iniziò a riflettere seriamente su una delicatissima problematica sociale troppe volte trascurata ossia i figli contesi nei divorzi.

Di qui la convenzione di New York del 1989 che cambiò radicalmente il destino di tanti minorenni in tutto il mondo introducendo il sacro principio della bigenitorialità, sempre e comunque, senza se e senza ma, anche nella fase patologica del matrimonio.

Dal 1996 al 2006 in Italia si mosse un imponente movimento di opinione che condusse al varo della legge Paniz.

Anche l’Italia si era concretamente allineata ai principi delle suddette  convenzioni internazionali.

E’ stata una rivoluzione copernicana del nostro diritto. Tuttavia si registrò un muro imponente di giuristi e opinionisti che creò barricate contro l’affidamento condiviso.

E tale contro-movimento rallentò moltissimo i lavori parlamentari che condusserò alla legge 54/06 non senza fatica e qualche compromesso politico.

Le motivazioni di questa frangia conservatrice di oppositori del condiviso si rivelarono del tutto prive di pregio e coerenza.

Ancora oggi serpeggia, sebbene con toni più sfumati, una cultura nostalgica del vecchio diritto di famiglia materno-centrico. Lo si deduce da alcuni ricorsi e da alcuni provvedimenti che pur non attaccando frontalmente il principio della bigenitorialità (principio ormai patrimonio della cultura della stragrande maggioranza degli addetti ai lavori e della psicologia) mirano in sostanza ad individuare un solo genitore di riferimento o a sostenere la cosiddetta “maternal preference”. Tale principio secondo il quale la madre sia sempre da preferirsi al padre, quale genitore di riferimento quotidiano, a parità di capacità genitoriali, lo si legge non senza sconcerto in una recente sentenza della Corte di Cassazione, la 18067/16.  La madre aveva deciso di trasferirsi altrove e in un luogo molto lontano, in regime di affidamento condiviso, determinando una frattura dei rapporti figli/padre e un distacco dalla propria realtà di origine. I giudici della Suprema Corte hanno avallato tale scelta trincerandosi nello stereotipato principio di una superiorità genitoriale materna, a prescindere da ogni altra valutazione.  Ci si augura che tale pronuncia resti un caso isolato in quanto il princìpio su cui essa si basa è, a parere di chi scrive, aberrante e anacronistico oltre che lesivo dei reali diritti dei minori.

Dunque oggi l’affidamento condiviso è la regola, mentre quello esclusivo è l’eccezione.

Nel 90% dei casi tale nuovo istituto viene applicato. Altra questione è stabilire se tale istituto sia realmente compreso e attuato. Si registrano, infatti, ancora accordi consensuali e sentenze che di fatto lo svuotano di contenuti. Se può essere condivisibile, in linea di principio fatte le debite eccezioni caso per caso, che un figlio non possa essere “diviso a metà”, con tempi paritetici di permanenza presso entrambi i genitori, non può essere condivisibile una insensata compressione dei tempi del genitore non collocatario, riducendo il ruolo di quest’ultimo nel genitore del fine settimana alternato e dei due giorni a settimana (anche senza pernotto)  quando non cade il fine settimana di spettanza.

Ciò dimostra che c’è ancora molta strada da fare per arrivare ad una applicazione dell’affidamento condiviso che abbia un senso e non più una vuota enunciazione di principio.

Il legislatore ha provato, con relativo successo, ad imporre sul piano culturale la bigenitorialità.

La legge sanziona il genitore che chiede l’affidamento esclusivo dei figli senza addurre ragioni fondate e punisce chi frappone ostacoli al concreto diritto di visita dell’altro genitore o, peggio, ponga in essere atteggiamenti svalutativi e denigratori al cospetto dei figli in danno dell’immagine dell’altro genitore.

Emblematico un provvedimento del Tribunale di Roma (sentenza n.18799/16) che ha condannato al pagamento di 30 mila euro di multa una madre che aveva assunto comportamenti denigratori nei confronti dell’ex marito al cospetto dei figli e che comunque non si era attivata al ripristino dei rapporti padre-figli, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.

Si è trattato di un provvedimento forte con la chiara intenzione di sensibilizzare pubblicamente tutti i genitori separati/divoziati ad assumere comportamenti  reciprocamente rispettosi ed evitare forme subdole di alienazione genitoriale. Ovviamente tale principio vale anche per i figli contesi, nati fuori dal matrimonio.

Purtroppo non tutti i giudici applicano alla lettera l’art. 709 ter c.p.c. introdotto sapientemente dalla Legge 54/06.

In troppe occasioni, come l’esperienza ci conferma, determinate condotte genitoriali finalizzate dolosamente a interrompere i rapporti dei figli con l’ex coniuge restano prive delle dovute sanzioni.

E’ evidente che tale situazione derivi anche dalla mancanza di quella autorevolezza di alcuni giudici che spesso si acquisisce con una adeguata formazione professionale.

In molte realtà giudiziarie del Paese, specie nei piccoli tribunali, i giudici del settore civile sono costretti a svolgere le cause di diritto di famiglia in uno a quelle che riguardano diritti reali.

Tale situazione  comprime la possibilità dei tribunali di avvalersi di magistrati realmente esperti in materia.

Ciò che manca realmente al diritto di famiglia attuale è la possibilità di mettere in esecuzione velocemente i provvedimenti che riguardano l’affidamento dei minori. Troppe volte si registrano reazioni indulgenti da parte dei tribunali nei confronti dei tanti genitori alienanti con l’effetto nefasto che l’affidamento condiviso resti lettera morta.

Per esempio anche in sede penale sono previste sanzioni significative ai sensi dell’art. 388.

Tuttavia le statistiche non registrano un numero di condanne penali adeguato e ragionevole per via della prescrizione del reato o della indulgenza del giudice penale.

Inevitabilmente il ruolo del perito e delle consulenza psichiatrica e psicologica assume un ruolo centrale in queste vicende.

Non vi è dubbio che la perizia sulle capacità genitoriali o sulle dinamiche complessive di una determinata vicenda, che riguardi atteggiamenti alienanti, sia determinante sia per l’accertamento dei fatti che per la tutela effettiva dei minori contesi.

Sempre di più viene avvertita da magistrati e avvocati l’importanza di una irrinunciabile collaborazione con i propri consulenti del settore medico psichiatrico e psicologico, prediligendo nella scelta quei professionisti che sappiano leggere le situazioni e possano individuare comportamenti alienanti e sappiano suggerire soluzioni utili e concrete al giudicante.

La posta in gioco è elevatissima. Da una perizia dipende il destino di affetti ed equilibri di vitale importanza.

Ciò vale anche per la scoperta di abusi e di falsi abusi.

Anche in tale ambito dunque si inserisce la necessità di selezionare i migliori e meglio formati consulenti che abbiano dato prova di rigore e coraggio e che abbiano una visione di un diritto di famiglia e minorile che metta al centro i diritti e gli interessi dei minori, senza farsi condizionare dal proprio genere di appartenenza o, peggio ancora, dal proprio vissuto personale.

Si inserisce, come per i giuristi, una questione deontologica del consulente che è di primaria importanza. Il livello di autonomia e di libertà del consulente, anche di parte, deve essere altissimo.

In tale ambito i magistrati,  le cui decisioni molto spesso si fondano sulle risultanze peritali, devono vigilare sul modus operandi dei loro periti al fine di pervenire ad una selezione adeguata dei loro consulenti.

A parere dello scrivente anche la sociologia dovrebbe avere un ruolo centrale in certe procedure familiari. Il repentino cambiamento dei costumi e le relativa analisi di una società che cambia rappresenta una sicura risorsa.

La società italiana è profondamente cambiata negli ultimi decenni. E’ cambiato il concetto di coppia e dello stare insieme, è la cambiata la struttura della famiglia, aumentano le convivenze more uxorio a discapito del numero dei matrimoni, è cambiato il ruolo del padre come quello della madre. Tutte queste analisi inevitabilmente devono incidere nel tipo di provvedimenti dei giudici della famiglia anche sul versante dell’affidamento dei figli.

Ci sono le famiglie allargate con figli avuti da precedenti unioni, ci sono nuovi compagni nella vita degli ex coniugi, ci sono famiglie omosessuali anche grazie  alla legge Legge 20 maggio 2016 n. 76 che ha introdotto le unioni civili e la regolamentazione delle convivenze di fatto, si parla di step child adoption  ossia della adozione del figlio del compagno nelle coppie dello stesso sesso, anche alla luce dei recenti provvedimenti in sede minorile che hanno applicato l’art. 44 lettera d della legge 184/83.

Ci troviamo davanti ad una svolta epocale in cui sono saltati tutti gli schemi tradizionali della famiglia italiana. Esistono famiglie con due padri o con due madri, nelle richieste di iscrizione scolastica negli appositi moduli sono indicati “genitore 1 e genitore 2”.

Insomma questa realtà  non può non essere tenuta in considerazione.

In futuro ci saranno procedure di contesa dei figli anche nelle coppie dello stesso sesso e le differenze storiche tra padri e madri saranno sempre più sfumate.

Ci piaccia o no questa è la realtà. Dunque l’affidamento dei figli dovrà essere deciso non più con i prestampati contenenti provvedimenti preconfezionati e preconcetti, ma dovranno essere emessi provvedimenti su misura, rispetto alla specificità della realtà familiare che si è chiamati a risolvere.

Lo sforzo dei giuristi e dei loro consulenti a cambiare la visione tradizionale della famiglia sarà difficile, ma al tempo stesso necessario.

Allo stato attuale, ma ancora per pochi anni, l’affidamento dei figli e la loro collocazione stabile  presso uno dei due genitori porta con se interessi economici di indubbia importanza.

Il genitore collocatario ottiene quasi sempre in automatico l’assegnazione in godimento della casa coniugale, a prescindere da chi ne sia il proprietario.

Ciò avviene anche nel caso in cui si tratti di un alloggio di servizio o di un immobile concesso in comodato gratuito. E poi c’è l’assegno di mantenimento per i figli (privo dell’obbligo della rendicontazione) e le spese straordinarie (di studio, medico specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche, ricreative e sportive). Insomma è innegabile che ottenere la collocazione stabile dei figli, oltre ad essere un importante risultato affettivo, riveste una importanza economica decisiva specie nelle vicende che riguardano famiglie con un reddito medio basso. I figli sono pertanto l’ago della bilancia. Ciò spiega il perchè la partita processuale per ottenere i figli con sé sia a volte piuttosto cruenta e senza esclusione di colpi.

La sorte del genitore del fine settimana, quello non collocatario per intenderci, quasi sempre il padre, spesso è caratterizzata da indicibili difficoltà economiche.

L’impossibilità per il non collocatario di locare un immobile per se stesso implica il più delle volte la rinuncia dolorosa di prendersi cura dei figli durante i periodi cadenzati dall’apposito calendario.

Nel caso di indigenza del padre l’affidamento condiviso non può essere attuabile per evidenti ragioni oggettive. Di qui la necessità di una politica nazionale di sostegno a quei genitori impoveriti dalla separazione e/o dal divorzio al fine di non vanificare ogni prosecuzione di una esistenza significativa.

Nell’85% dei casi le separazioni sono consensuali, mentre i divorzi congiunti sono il 77,4%.

Nel 73% dei casi le separazioni riguardano coppie con figli da affidare contro il 66% dei divorzi.

Tali rilievi statistici dimostrano – una volta per tutte – l’importanza sociale degli avvocati che il più delle volte riescono a consensualizzare le procedure e a evitare conflitti.

Tuttavia occorre anche sottolineare che molte volte si tratta di consensuali che sono state sottoscritte semplicemente perché i padri temono una causa giudiziale dall’esito già scritto. Le vere procedure consensuali, quelle del mutuo rispetto e della reciproca legittimazione, si potranno avere solo attraverso percorsi di mediazione familiare tesi al recupero di necessari canali di comunicazione tra gli ex coniugi e di condivisione piena degli indirizzi educativi da garantire ai figli.

Una delle questioni più spinose riguarda il pernotto dei figli presso l’altro genitore.

La prassi dominante prevede che –  al compimento del terzo anno di età –  un minore possa pernottare dall’altro genitore anche per più notti.

Ci sono tuttavia tribunali che anticipano  questo momento sulla base di questioni logistiche e organizzative (per esempio ex coniugi che vivono vicini uno all’altro).

Negli accordi consensuali, se vi è spirito collaborativo, i figli possono andare a dormire dal padre anche a un anno e mezzo e i tribunali, in tal caso, ratificano senza problemi tale scelta.

Si pone poi il problema dei fine settimana alternati. In sede giudiziale, anche sulla base dell’età e delle esigenze dei figli, si opta per il sabato e domenica con pernotto oppure dal venerdì dopo l’uscita della scuola fino al lunedì mattina per riaccompagnare il figlio a scuola.

Nella settimana in cui non cade il week end per l’altro genitore di solito si decide, sempre compatibilmente con le esigenze del figlio e quelle dei genitori, di consentire al genitore non collocatario di  tenere il figlio, per esempio, dal mercoledì all’uscita della scuola fino al giovedì sera.

Ovviamente le opzioni sono infinite in caso di accordo. Ci sono casi in cui i figli stanno con entrambi i genitori alla pari di tempo effettivo.

Quando deve decidere il giudice i tempi sono sempre cadenzati in modo rigido al di là di mere formule di stile “ il padre potrà vedere il figlio quando vorrà previo avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze del figlio”.

Nei periodi natalizi e pasquali vige il principio dell’alternanza. Ultimamente, con figli che abbiamo superato i tre anni, si opta per far restare ininterrottamente il minore dal 24 dicembre al 31 gennaio con un genitore e dal capodanno all’epifania con altro, alternandosi di anno in anno.

E così il giorno di Pasqua con un genitore e Lunedì in Albis con l’altro, oppure l’intera settimana pasquale con l’uno, con alternanza con l’altro genitore nell’anno successivo.

Durante l’inverno può essere stabilita anche la settimana bianca che il figlio trascorrerà con il genitore non collocatario, ferma la possibilità anche del genitore collocatario di fare altrettanto pure  per altro tipo di viaggio o vacanza.

In estate, in base all’età del bambino e delle esigenze lavorative dei genitori, se c’è accordo tra i genitori non ci sono limiti nella stesura del calendario. Tuttavia si possono prevedere quindici o trenta giorni di vacanza (anche all’estero) con l’altro genitore anche frazionabili in due periodi dell’estate. Ovviamente tutto dipende dal piano ferie dei genitori. La prima scelta i solito spetta al genitore non collocatario, salvo eccezioni.

Entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi o statuizioni, quest’ultimo deve comunicare formalmente al genitore collocatario il proprio piano ferie in modo da favorire la pianificazione delle vacanze di entrambi i genitori  con la prole.

In ogni caso i genitori sono tenuti obbligatoriamente a comunicarsi vicendevolmente ogni informazione precisa sulla località turistica prescelta ove si sposteranno con la prole e garantirsi reciprocamente contatti telefonici o su skype con i figli.

Non mancano accordi di grande civiltà e lungimiranza o  sagge statuizioni in cui sia previsto che i figli trascorrano il proprio compleanno con entrambi i genitori o le ricorrenze materne e paterne (compleanni, onomastici, festa del papà e della mamma).

Insomma l’affidamento dei figli è come una scatola vuota, esso va riempito di contenuti caso per caso, sulla scorta di diverse variabili e fattori: età dei figli, maturità dei genitori, capacità professionali e umane dei loro difensori e consulenti, autorevolezza dei giudici.

E’ indubbio tuttavia, e qui l’esperienza dell’avvocato è fondamentale, che molte coppie dovrebbero essere aiutate a livello psicologico nel loro doloroso percorso della separazione e del divorzio.  La legge e i giuristi da soli non potranno mai gestire alcune dinamiche relazionali.  Occorre pertanto una riforma del diritto di famiglia, specie con riferimento al processo.  Si possono stipulare accordi precisi e di buon senso, ma ciò che conta davvero è il livello di consapevolezza dei genitori nel garantire ai figli una esistenza quanto meno traumatica possibile nel post separazione.

Troppe volte il rancore spazza via accordi o sentenze scritte con grande capacità e intelligenza.

Ed è dimostrato che anche le separazioni consensuali possano trasformarsi successivamente in tragedie perché uno dei due non rispetta più gli accordi o si slatentizza un conflitto che si era cercato di mettere da parte.

Accade quotidianamente che uno dei due genitori decida, nonostante la definizione dell’accordo o l’ordine del giudice, di fare la guerra all’altro. Scattano meccanismi di vendetta improvvisi e i figli sono la migliore arma da usare contro l’ex.

Questo è un fenomeno mondiale e non soltanto italiano. E quando scatta questo meccanismo può succedere di tutto. Tutti conosciamo il fenomeno dei falsi abusi al fine di distruggere la posizione e la figura dell’altro genitore. Ormai la magistratura penale è consapevole che le denunce sporte nelle fasi del conflitto coniugale o di coppia spesso sono calunniose e preordinate ad impedire o a revocare l’affidamento condiviso.

Anche in questo versante il ruolo dei consulenti (psichiatri e psicologi) è decisivo per accertare fatti e moventi. Del pari è decisiva la tempestività dei giudici nell’emissione dei provvedimenti.

Spesso chi sporge denunce false, anche dopo l’archiviazione delle indagini o l’assoluzione dell’innocente, non subisce le conseguenze di legge, come la perdita dell’affidamento dei figli o peggio la decadenza o almeno la sospensione della responsabilità genitoriale.

Chi denuncia allo scopo di rimuovere dalla vita dei figli un genitore innocente non può non procurare un allarme sociale. La falsa denuncia è una delle forme di violenza più grave che possa consumarsi in un contesto familiare.

Quando viene sporta una denuncia (falsa o vera che sia) il tribunale può sospendere il diritto di visita ai figli del genitore indagato e viene di fatto annullato l’affidamento condiviso.

In questa fase la tempestività delle indagini preliminari è decisiva. Scagionare una persona innocente dopo tanti anni di umiliazioni e di perizie – cui sono sottoposti anche i figli – significa concorrere nella creazione del disagio che vivranno i figli e l’altro genitore.

Ergo il diritto di famiglia molte volte dipende dalla qualità del sistema penale.

Da anni si parla di PAS, sindrome da alienazione genitoriale. Si dice che essa non possa essere classificata come una sindrome. Probabilmente le vicissitudini personali di Gardner che la ipotizzò hanno avuto un ruolo decisivo nelle critiche e nel movimento dei negazionisti della PAS. Non vi è dubbio.

Tuttavia, al di là se essa sia o meno sindrome, non possono essere messi in discussione i disagi dei figli coinvolti in certe situazioni.

I danni molte volte sono irreparabili specie quando i figli sono costretti ad entrare nel tritacarne di un processo e di perizie per fatti molte volte mai accaduti.

Negare la strumentalizzazione dei figli e i relativi disagi significa negare l’evidenza e mostrare una irresponsabile indulgenza a favore del genitore alienante che si sente padrone dei figli.

Ecco perché in attesa che la psichiatria si pronunci sul come  e se classificare l’alienazione genitoriale, urge l’introduzione nel codice penale del reato di alienazione genitoriale, reato già introdotto in altri Paesi.

Ci sono mille sistemi per alienare un genitore. C’è chi usa la demonizzazione della figura dell’altro genitore, chi scappa all’estero con i figli commettendo il reato di sottrazione internazionale, chi si sposta dall’altra parte del Paese con la scusa di un nuovo lavoro, chi sporge false denunce, chi non rispetta il calendario del diritto di visita. Ma le strade per alienare un genitore sono infinite.

Tali dinamiche si consumano anche a discapito dei figli nati fuori dal matrimonio e di quelli adottivi.

In conclusione si può affermare che l’affidamento condiviso in Italia deve ancora entrare nelle coscienze delle persone e anche di qualche addetto ai lavori. Manca la cultura del rispetto dei minorenni. Manca un processo che al di là dell’accertamento della verità possa formare la coscienza delle persone e lenire il dolore. La società  è cambiata e tutti i professionisti che a vario titolo si occupano di diritto di famiglia, dei minorenni e delle persone, sono chiamati ad un grande salto di qualità. La famiglia italiana, quella tradizionale, sta scomparendo e con essa una miriade di stereotipi.

LO STUDIO LEGALE GASSANI A LIVELLO INTERNAZIONALE.

L’Avvocato Gian Ettore Gassani è un Avvocato matrimonialista internazionale, avendo maturato una esperienza all’estero, specie in tema di sottrazione internazionale dei minori.

Pochi sono i matrimonialisti a Roma e a Milano che possono vantare una esperienza sia a livello nazionale che internazionale come è riuscito a fare l’Avvocato Gian Ettore Gassani.

 

 

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