Cassazione: al coniuge scaricato vanno pagati i “danni di abbandono”

Si chiama danno d’abbandono e come tutti i traumi che si rispettino ha diritto a un indennizzo. (sentenza 14981/09)

 

La cifra è quella che deve essere versata al coniuge che viene scaricato da un giorno all’altro «in maniera improvvisa». Parola di Cassazione che ha convalidato la condanna al risarcimento del danno nei confronti di una moglie sarda, colpevole di avere scaricato il marito all’improvviso. La moglie, ricostruisce la sentenza della Sesta sezione penale, era partita per una vacanza portando la figlia e un amico e comunicando il tutto al marito in una lettera. Di ritorno, messa alle strette dal coniuge, aveva confessato l’intenzione di lasciarlo.

Denunciata per violazione degli obblighi di assistenza familiare, la donna era stata condannata dalla Corte d’appello di Cagliari a risarcire il marito per l’abbandono. La moglie ha contestato in Cassazione la doppia condanna (penale e pecuniaria), facendo presente di avere manifestato via epistolare al marito le sue intenzioni e che dunque l’abbandono non era stato come un fulmine a ciel sereno.

La Suprema Corte ha bocciato il ricorso della donna sottolineando che «alla stregua del tenore della lettera e del comportamento immediatamente susseguente non possono nutrirsi dubbi sulla sua volontà di abbandonare in modo improvviso e definitivo il domicilio domestico trattenendo per di più con sè la bambina, con evidente lesione dei doveri coniugali».

 

IL MESSAGGERO