Abbandono del tetto coniugale - Avvocato Milano

“Abbandono del tetto coniugale”. È reato?

“Abbandono del tetto coniugale”. È reato?

Il reato di abbandono del tetto coniugale è stato abrogato diversi anni fa. Tuttavia, come sempre accade in Italia, quando qualcosa esce dalla porta, poi ci rientra dalla finestra. E così c’è il reato di “inosservanza degli obblighi di assistenza familiare” ai sensi dell’art. 570 c.p., una sorta di parente dell’abbandono del tetto coniugale.

Tante volte nella mia vita di avvocato matrimonialista a Milano, o nello studio di Roma, la gente mi ha chiesto informazioni sul reato di abbandono del tetto coniugale. Spesso accade che uno dei due coniugi, nella fase culminante di una crisi familiare, decida di abbandonare il tetto coniugale, lasciando l’altro coniuge ed i figli a casa da soli.

Questo è un grave errore, salvo che non si siano consumati in casa fatti di rilevanza penale, che devono essere denunciati all’autorità giudiziaria e debitamente provati (referti medici, prove testimoniali, fotografie, messaggi). Costituisce, invece, giusta causa per lasciare la casa coniugale l’avvenuto deposito di un ricorso per separazione, sia esso per una procedura consensuale o giudiziale (art. 146 c.c.).

 

Abbandono del tetto coniugale: cosa tener presente

Il mio consiglio è quello di farsi rilasciare una sorta di autorizzazione scritta dall’altro coniuge prima di lasciare la casa coniugale per andare a vivere altrove, ancora prima di un provvedimento del giudice. Attenzione. Anche quando si lascia la casa coniugale restano vivi gli obblighi di sostenere la famiglia o di consentire al coniuge abbandonato di mantenere contatti e rapporti con i figli. Chi lascia la casa coniugale (tetto coniugale) deve comunicare il nuovo domicilio al coniuge, salvo che non ci siano fatti penalmente rilevanti che consiglino di riparare in un posto “segreto”, senza lasciare tracce.

Il marito che abbandona il tetto coniugale deve continuare a mantenere la famiglia e a prendersi cura dei figli versando somme preferibilmente a mezzo bonifico o vaglia postale, indicando la causale, al fine di non commettere reato.

Del pari la moglie che decida di abbandonare il tetto coniugale con i figli, deve garantire al padre di avere contatti con loro e di vederli, sempre che non siano accaduti fatti gravi. Ciò per evitare che la donna possa essere passibile penalmente del reato di sottrazione dei minori ex art 574 c.p.

 

Il mio consiglio è sempre quello di non abbandonare la casa coniugale e cercare di resistere il più possibile.

Purtroppo conosciamo le strumentalizzazioni che si consumano nei procedimenti di separazione quando uno dei due coniugi si era allontanato da casa prima che iniziasse la fase del procedimento ex art. 708 c.p.c.

È ovvio che quando ci sono situazioni gravemente conflittuali o il pericolo di strumentalizzazioni o false denunce di violenza, è meglio depositare un ricorso e andare via da casa.

Avv. Gian Ettore Gassani

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