Al padre separato viene tolta la patria potestà dei figli, però deve comunque continuare a pagare l’assegno di mantenimento, come stabilito nella separazione dalla moglie. Lo precisa la Cassazione (sentenza 43228/09). La Corte conferma la condanna a sei mesi di carcere e 400 euro di multa nei confronti di un papà napoletano accusato di aver fatto «mancare i mezzi di sussistenza a figli e moglie» perchè si era rifiutato di continuare a versare gli assegni dopo che gli era stata tolta la potestà genitoriale. Il padre, ricostruisce la sentenza, aveva iniziato a far mancare i mezzi di sussistenza alla consorte e alle figlie minorenni dal 1995. Dal maggio 2003, su richiesta della madre, l’uomo era stato dichiarato dal Tribunale di Napoli decaduto dalla patria potestà. Motivazione più che sufficiente, secondo l’uomo, per disinteressarsi del mantenimento della prole. Già la Corte d’appello di Napoli, nell’aprile 2007, lo aveva condannato a sei mesi di reclusione e a 400 euro di multa. Condanna confermata ora anche dalla Cassazione: i supremi giudici hanno ricordato come la «decadenza della potestà dei figli che il giudice civile pronuncia nei confronti del genitore che viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, è un provvedimento di natura sanzionatoria che opera sul piano civilistico». La mancanza del padre, invece, riguardava la sua responsabilità penale di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza costituisce reato in base a quanto previsto dall’articolo 570 del codice penale.
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