Lo ha stabilito il Tribunale di Bari, con la sentenza 2068/09.
Con l’opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, i quali potranno essere fatti valere con il procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all’art. 710 del codice di procedura civile. Ne consegue che fino a quando non interviene la modifica, attraverso il procedimento camerale di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di separazione, non vale invocare circostanze fattuali sopravvenute per conseguire le invocate decurtazioni dell’assegno, posto che non è consentito ottenere un analogo risultato attraverso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, laddove i fatti siano comunque successivi alla formazione del titolo.
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