Minori, sentenza: un figlio di separati può dire no agli incontri con un genitore

La Corte di Appello di Lecce ha stabilito che in una coppia separata il figlio minorenne, anche se in età pre-adolescenziale, può decidere di non incontrare il genitore non affidatario, senza che questo comporti responsabilità per l’altro genitore. Secondo la sezione promiscua (presidente Boselli, consiglieri Palazzo e Petrelli) «le esigenze di un bambino possono non coincidere con quelle dei suoi genitori».

La vicenda riguarda una bimba oggi dodicenne in affidamento condiviso alla madre, che vive in Puglia. Il padre, che abita e e lavora a Modena, dal 2006 non riesce più ad incontrare la figlia perché questa si rifiuterebbe di vederlo dopo aver appreso di una sua denuncia contro la madre.

La Corte di appello di Lecce ha revocato l’ammonimento inflitto alla madre dal Tribunale civile di Brindisi. Secondo i giudici, la donna aveva violato le disposizioni del giudice della separazione, portando in vacanza la figlioletta invece di consegnarla all’ex coniuge e sostenendo, a propria discolpa, che la bimba preferiva andare in vacanza con lei. I giudici leccesi hanno confermato inoltre l’affidamento condiviso (la madre della bimba aveva chiesto l’affidamento esclusivo della minore).

L’uomo ha deciso di presentare ricorso, perché la sentenza sarebbe in contrasto con la convenzione Onu sui Diritti del fanciullo e con una sentenza recente della Cassazione. Ad esempio, in riferimento alla convenzione Onu, laddove si dice che “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di una cura particolari”; e ancora, che le sue opinioni devono essere prese in considerazione “tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”, per finire al richiamo sulla “responsabilità comune” dei genitori nell’educare il fanciullo. La sentenza andrebbe anche in direzione opposta a quella emessa l’8 luglio scorso dalla Cassazione (VI sezione, n.27995), dove si afferma che “risponde penalmente… la madre che, eludendo il provvedimento del giudice civile in ordine all’affidamento del minore, impedisca al padre di tenerlo con se durante le vacanze nel periodo stabilito”.

 

IL MESSAGGERO