Avvocato matrimonialista per separazione a Milano e Roma

L’avvocato matrimonialista e la separazione giudiziale a Roma e Milano

L’avvocato matrimonialista e la separazione giudiziale – Roma e Milano

La separazione giudiziale è il momento più difficile e drammatico per una coppia che si separa.

Un bravo avvocato matrimonialista per la separazione a Roma e a Milano, di regola, dovrebbe fare di tutto per evitarla e puntare alla separazione consensuale che è meno conflittuale e tende a raggiungere accordi consensuali nel mutuo rispetto tra le parti.

Purtroppo, nonostante gli sforzi e la volontà di un ottimo avvocato matrimonialista, non sempre si riesce a pervenire ad un accordo. E quindi l’unica soluzione possibile è quella di rivolgersi al giudice affinché emetta i provvedimenti del caso che riguardano l’affidamento dei figli (quasi sempre condiviso), la scelta del genitore presso cui sono collocati stabilmente i figli, il calendario del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario dei figli, l’assegnazione in godimento della casa coniugale (con tutto quanto in essa contenuto), l’ammontare dell’assegno di mantenimento per i figli (anche se maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) e l’eventuale assegno di mantenimento per il coniuge, laddove ricorrano i presupposti (stipendio basso, età avanzata, inabilità al lavoro, stato di disoccupazione, evidente sperequazione tra i redditi dei coniugi) e infine le spese straordinarie occorrenti per i figli (secondo i protocolli di ogni tribunale), che sono quelle di studio, medico-specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale,  ludiche, ricreative e sportive.

Un avvocato matrimonialista esperto in separazione e divorzi a Milano come a Roma, sa benissimo che le spese straordinarie sono spesso il pomo della discordia tra i coniugi separandi o divorziandi.

 

Avvocato Gian Ettore Gassani, Avvocato Matrimonialista in Milano e Roma. Avvocato Cassazionista, Presidente Nazionale dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani (AMI), esperto in diritto di famiglia, diritto delle persone, diritto minorile, diritto penale della famiglia, diritto di famiglia internazionale, diritto delle successioni ereditarie, diritto civile, diritto penale.

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Non tutti i protocolli sulle spese straordinarie sono chiari ed uguali da tribunale a tribunale.

Ci sono le spese straordinarie urgenti (quelle mediche) che non hanno bisogno del consenso di entrambi i genitori se si tratti di situazioni che hanno il carattere dell’urgenza.

Le altre devono essere sempre preventivamente concordate dalle parti e comunque documentate (fatture, ricevute, scontrini) per evitare situazioni scorrette e comunque non trasparenti.

Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento in favore dei figli (anche maggiorenni), il giudice deve tenere conto dei rapporti di forza economica tra le parti, dell’età dei figli e delle loro esigenze (studio, salute, attività sportive), dei tempi in cui i figli stanno con l’uno e l’altro genitore.

Un avvocato matrimonialista esperto in separazioni e divorzi deve essere preparato per agire o resistere per gli assegni di mantenimento in favore dei figli.

Spesso gli assegni non sono quantificati in modo esatto o coerente con le risultanze processuali.

A volte gli assegni di mantenimento per i figli sono una sorta di contribuzione indiretta per il coniuge più debole dal punto di vista economico e patrimoniale.

Non esiste l’obbligo (purtroppo) della rendicontazione delle spese da parte del coniuge che riceve l’assegno per i figli.

E questa è una questione aperta da tanto tempo. Teoricamente (e a volte nella realtà) il coniuge che riceve l’assegno di mantenimento dei figli può utilizzare tale denaro come meglio crede senza dover dare conto a chi lo eroga.

Su tale questione il legislatore deve intervenire al più presto per evitare ingiustizie e conflitti. Una legge sbagliata è terreno fertile di gravi attriti ed è socialmente pericolosa.

Le spese straordinarie di solito sono pagate da entrambi i coniugi al 50%. Ma può succedere, in base ai redditi, che vengano versate per l’intero dal coniuge che dovesse risultare molto più ricco.

L’assegno di mantenimento della separazione in favore del coniuge è previsto nel caso in cui esista una netta sperequazione tra i redditi del coniuge più forte e quello più debole dal punto di vista economico.

In sede di separazione l’avvocato matrimonialista sa che può essere utilizzato un criterio finalizzato ala conservazione, entro certi limiti, del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, contrariamente a ciò che accade in sede di divorzio di cui si parlerà specificamente in un altro articolo di questo sito.

La separazione non scioglie il matrimonio, i coniugi separati sono ancora legati dal vincolo matrimoniale, sebbene vengano meno l’obbligo di coabitazione e di fedeltà ( art. 143 c.c.) e le parti possono tornare insieme in qualsiasi momento.

Il divorzio scioglie il matrimonio o fa venire meno gli effetti civili del matrimonio celebrato in chiesa.

Ergo con il divorzio si diventa ex coniugi, cioè degli estranei. Cosa succede se il coniuge obbligato al pagamento degli assegni non ottempera a tale dovere?

Molti sono i casi in cui gli assegni non vengono pagati o vengono pagati solo parzialmente. Anche questa è una grave ingiustizia. Ovviamente l’avvocato matrimonialista esperto sa come fare per recuperare (o almeno tentare di recuperare) i soldi non versati.

Partiamo dal presupposto che non pagare l’assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli è un reato (art. 570 c.p.).

Se si tratta di una morosità grave (almeno due mesi) si può presentare una querela. Attenzione per gli assegni non pagati per i figli, la procedibilità è d’ufficio. L’indagato ha l’onere di provare di non essere stato assolutamente in grado di adempiere a tale obbligo se vuole evitare la condanna e le indagini penali punteranno a capire se ciò costituisce la verità.

L’avvocato matrimonialista esperto sa che si può agire contemporaneamente anche in sede civile per il recupero dei soldi non versati mediante la ordinaria esecuzione del provvedimento del giudice (precetto e pignoramento).

Si possono pignorare le somme sul conto corrente del debitore o beni immobili, si può chiedere il sequestro dei beni o iscrivere su ipoteca. Inoltre si può chiedere al giudice di ordinare al terzo datore di lavoro di pagare direttamente l’assegno in favore di moglie e figli. Ciò vale se il coniuge obbligato ha un impiego e una busta paga.

Il giudice in ogni caso può disporre le indagini patrimoniali ed economiche sul conto del patrimonio di quest’ultimo avvalendosi della Guardia di Finanza o di un consulente tecnico contabile di ufficio.

Poi c’è la questione dell’assegnazione della casa coniugale.

L’avvocato matrimonialista sa bene che quella dell’assegnazione della casa coniugale è una questione assai spinosa.

La casa coniugale è il luogo dove ha vissuto la famiglia, indipendentemente dalla residenza anagrafica dei coniugi, i quali possono essere residenti altrove per motivi fiscali o per altri motivi (elettorali o affettivi).

Ciò che conta è il domicilio effettivo della famiglia, anche per l’individuazione della competenza territoriale del giudice.

La casa coniugale viene assegnata al genitore presso cui sono collocati stabilmente i figli minori o dove continuano a vivere i figli maggiorenni non autonomi dal punto di vista economico.

Vi è da chiarire che la “collocazione stabile dei figli”, come ogni matrimonialista esperto sa, è una mera elaborazione giurisprudenziale. La legge 54/06 che ha introdotto finalmente in Italia l’istituto dell’affidamento condiviso nulla dice in ordine alla collocazione stabile dei figli. Questo discusso orientamento dei giudici è usato quale criterio per scegliere a quale dei due coniugi viene assegnata la casa (con tutto quanto in essa contenuto).

L’assegnazione della casa coniugale non significa trasferire la proprietà che resta al legittimo proprietario o comproprietario. La casa coniugale può essere di proprietà dell’altro coniuge o può essere in comodato da terzi.

Chi concede in comodato ad una coppia di coniugi la  propria casa rischia di perdere per anni la disponibilità in caso di separazione/divorzio.

L’assegnazione della casa coniugale ha un valore economico ed il giudice deve tenerne conto nel calcolo dell’assegno per il coniuge e per i figli, in quanto il coniuge che è costretto a lasciare la casa deve trovarne un’altra e accollarsi altre spese per un affitto o per un mutuo (oltre le utenze e le spese di condominio).

L’assegnazione della casa coniugale può essere revocata, a richiesta di parte, nel caso in cui i figli decidano di trasferirsi altrove in pianta stabile, sempre che l’immobile non sia di proprietà esclusiva dell’assegnatario.

Non c’è un termine preciso e non è vero che al compimento del diciottesimo anno di età può essere revocata ipso iure.

Nel caso in cui figli maggiorenni non vivono più presso il genitore assegnatario della casa, può essere disposta dal giudice, a istanza di parte, la contribuzione diretta o dell’assegno.

Se i figli maggiorenni convivono con il genitore assegnatario della casa, l’assegno va versato a quest’ultimo.

L’avvocato matrimonialista deve sapere organizzare il processo di separazione giudiziale, specie se viene richiesto l’addebito che costituisce una domanda accessoria ed eventuale.

Ci può essere tranquillamente una domanda di separazione giudiziale senza domanda di addebito se non sono successi fatti gravi (violenza, infedeltà, mancata contribuzione ai bisogni della famiglia) o se si vuol accelerare l’iter della causa senza appesantire con l’istruttoria per l’addebito.

Chi subisce l’addebito perde il diritto all’assegno di mantenimento e può essere condannato, in separata sede, al risarcimento dei danni in favore dell’altro coniuge, se compiutamente provati (danni morali, biologici, di immagine).

Insomma la separazione giudiziale è sicuramente una procedura altamente conflittuale, piena di momenti processuali e pertanto lunga e faticosa.

È tuttavia possibile convertirla in consensuale in qualunque fase del procedimento, prima che la causa venga trasmessa al collegio per la sentenza.

Soltanto avvocati matrimonialisti di assoluto valore riescono a trovare soluzioni consensuali in vicende altamente conflittuali. Si tratta di etica professionale e umana. Tuttavia non è sempre possibile consensualizzare. Se uno dei due spinge per il conflitto non c’è niente da fare.

Non bisogna confondere la fase presidenziale, cioè quella che viene definita con i provvedimenti provvisori ed urgenti, con quella istruttoria che segna l’inizio della causa.

I provvedimenti provvisori possono essere modificati sia in caso di reclamo in Corte di Appello, sia in sede istruttoria e sia nella sentenza emessa nel collegio.

Il termine per proporre reclamo contro i provvedimenti del presidente è di dieci giorni se il provvedimento è stato emesso all’udienza presidenziale e sine die se è stato emesso successivamente, dopo che il giudice si era riservato.

Le consulenze di ufficio sono sovente impiegate nelle separazioni giudiziali.

Ecco perché oltre ad avere un ottimo avvocato matrimonialista occorre avere anche ottimi e credibili consulenti di parte. In certe fasi i consulenti di parte valgono più degli stessi legali. Le consulenze di ufficio sono spesso decisive ai fini della decisione.

Esse sono essenzialmente di natura psicologica e/o psichiatrica o contabile. In certe procedure in cui sono contesi i figli possono intervenire anche gli assistenti sociali.

L’affidamento dei figli, se non ci sono fatti gravi, deve essere condiviso. Purtroppo la pratica ci insegna che, al di là di tale enunciazione di principio, l’affidamento condiviso resta solo lettera morta.

Spesso i padri sono penalizzati e stanno poco tempo con i figli. Eppure le legge n. 54/06 recita che è diritto del figlio mantenere rapporti costanti e significativi con entrambe le figure genitoriali.

Quando non si rispetta il senso autentico dell’affidamento condiviso si calpesta il diritto dei figli.

Un avvocato matrimonialista bravo e preparato deve saper lottare perché l’affidamento condiviso diventi una cosa seria.

Deve dimostrare che il genitore non collocatario sia in grado di dare il proprio contributo morale e materiale ai figli, presentando un vero e proprio programma di vita.

Non c’è nulla di più odioso della contesa dei figli che spesso diventano un bottino di guerra. Per ottenere risultati occorre essere avvocati matrimonialisti veloci, determinati, preparati, coraggiosi, sempre nel rispetto della legge e dell’etica professionale.

A dodici anni, per esempio, è previsto l’ascolto del minore, ma ciò può avvenire anche prima in base alla capacità di discernimento del minore (non si capisce chi e come si effettua tale accertamento).

Spesso i figli dichiarano cose importanti e possono cambiare il destino di una causa, anche se il giudice può anche non tenere contro delle dichiarazioni del minore.

Per approfondire, con casi pratici, cosa è una separazione giudiziale, si rimanda ai saggi dell’avvocato Gian Ettore Gassani “I perplessi sposi”, “Vi dichiaro divorziati”, “C’eravamo tanto armati”, acquistabili anche on line e in versione e-book.

Si tratta di saggi di grande successo con casi pratici di vita vissuta che, con un linguaggio graffiante e senza tecnicismi giuridici, spiega le dinamiche e le storture del diritto di famiglia italiano.

 

Avv. Gian Ettore Gassani

Avvocato Matrimonialista, Patrocinante in Cassazione, Presidente Nazionale dell’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani).

Studi legali:

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Roma – via Ezio 12 (00192) tel. 06 39 75 49 68