LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

La negoziazione assistita da avvocati è stata introdotta e disciplinata dal decreto legge 10 novembre 2014 n. 132, convertito con modificazione di legge 10 novembre 2014 n. 162. Si tratta di un progetto che mira a semplificare il processo e deflazionare il carico di lavoro degli uffici giudiziari.

Tale rivoluzione copernicana, giuridica e giudiziaria, coinvolge anche il diritto di famiglia. Da questo punto di vista si può affermare che il legislatore abbia attribuito agli avvocati compiti di assoluta responsabilità e rilievo, con competenze del tutto nuove.

Indubbiamente sottrarre alla giurisdizione le procedure di separazione e divorzio (sebbene nelle ipotesi di raggiungimento di un accordo consensuale o congiunto) fa molto riflettere. In Italia la sacralità del matrimonio (di cui vi è traccia anche nelle stesse norme del diritto civile) aveva imposto sempre e comunque l’intervento obbligatorio della giurisdizione. Non vi è dubbio, pertanto, che tale riforma segni una svolta anche dal punto di vista culturale.

Dunque, gli avvocati sono investiti di ulteriori responsabilità professionali e deontologiche.

Non vi è dubbio che la negoziazione assistita derivi dal cd. “diritto collaborativo”, tipico delle cause di separazione negli USA. Si tratta di procedure che fanno leva sull’impegno delle parti a collaborare con lealtà per la individuazione di soluzioni condivise, al fine di evitare inutili e gravi conflitti. Il diritto collaborativo prevede, laddove necessario, l’intervento di altri professionisti (oltre i legali) come psicologi, mediatori familiari, commercialisti. Ciò significa pertanto che anche in ambito di negoziazione assistita possono intervenire alti soggetti.

È possibile evitare il tribunale dunque. Tutto può avvenire nel chiuso degli studi legali con un mero formale controllo successivo del PM, entro dieci giorni dal raggiungimento dell’accordo di separazione o divorzio. Dunque, le Procure dovranno attrezzarsi per il controllo serio e veloce degli accordi.

È indubbio che tale riforma riguarderà una gran parte delle procedura di natura consensuale. Per le giudiziali tutto resta come prima. Dunque, la negoziazione assistita da avvocati prevede che ciascuna parte sia munita di difensore; gli avvocati sono chiamati ad informare le parti dei loro diritti e doveri, della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, al diritto/dovere dei genitori di trascorrere periodi adeguati con i figli. Dovranno anche esperire il tentativo di conciliazione.

Quando ci sono figli minorenni, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, beni immobili da trasferire, l’intervento dei legali è obbligatorio in caso di accordo. Entro dieci giorni i legali depositeranno in Procura gli accordi sottoscritti dai coniugi. Il PM verificherà la loro regolarità (e che tali accordi non siano lesivi dei diritti dei figli) ed entro 5 giorni ne certificherà la regolarità. In tal caso, gli avvocati trasmetteranno copia autentica dell’accordo all’ufficiale dello Stato Civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto. Se invece il PM non autorizza, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale che dovrà fissare l’udienza entro trenta giorni. All’avvocato che vìola l’obbligo di trasmettere l’accordo è applicata una sanzione da € 2.000,00 ad € 10.000,00, da versare al comune nel quale l’ufficiale di Stato Civile effettua le annotazioni.

In assenza di figli o trasferimenti immobiliari la coppia può rivolgersi direttamente all’ufficiale di Stato Civile. Costo dell’operazione 16 euro ed è tutto finito.

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