IL DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA – REATI INTRAFAMILIARI
Gian Ettore Gassani, avvocato penalista a Milano, è un esperto ormai riconosciuto in delitti intrafamiliari. Da tempo il suo studio è alle prese con vicende familiari che sfociano in fatti di penale rilevanza.
L’avvocato penalista della famiglia o esperto in reati familiari è ormai uno specialista a tutti gli effetti. Occuparsi di diritto di famiglia, scindendo il diritto penale dal diritto civile significa non aver capito niente. Il diritto di famiglia, per la sua complessità, ha bisogno di avvocati completi. Non si può essere familiaristi senza possedere una adeguata preparazione in diritto penale e processuale penale. Spesso le procedure familiari sono purtroppo caratterizzate dalla commissione di reati o di denunce false o vere che siano.
AVVOCATO PENALISTA: PERCHÉ OCCORRE?
E’ la visione di insieme del diritto che trasforma un avvocato normale in un grande avvocato matrimonialista. Il mercato, e le esigenze dei cittadini, impongono questo salto di qualità professionale.
Del resto diventa difficile e complicato per un avvocato dover condividere con altri colleghi determinate vicende familiari che sono sfociate nel penale. Un avvocato penalista a Milano deve essere in grado di tenere sotto controllo una vicenda senza dover necessariamente condividere strategie con altri studi legali. Spesso le strategie non sono condivise perché non tutti gli studi legali dispongono della medesima organizzazione del lavoro.
Quando è in atto una separazione e sorge la necessità di procedere penalmente nei confronti di un familiare violento, bisogna essere in grado di stabilire i passi da compiere con la preparazione adeguata. Occorre distinguere gli elementi costitutivi dei vari reati familiari, distinguere quelli procedibili a querela rispetto a quelli procedibili di ufficio. Bisogna essere in grado di raccogliere le prove del reato, organizzare le indagini difensive, mantenere la lucidità e il giusto distacco. Il penalista della famiglia deve saper filtrare ciò che riferisce il proprio assistito, intercettare la verità e distinguerla dalla calunnia. Deve essere autorevole e non avallare ogni iniziativa illecita del cliente.
Purtroppo esiste anche il fenomeno inquietante delle false denunce di cui si rendono protagonisti, anche inconsapevoli, alcuni avvocati. L’avvocato penalista del diritto penale familiare deve essere in grado sia di sostenere un’accusa che difendere un innocente.
Spesso dietro certe denunce c’è il tentativo, a volte turpe e maldestro, di annientare un coniuge in sede penale, al fine di ottenere immediati risultati da riflettere in sede civile.
Non è facile imbastire un processo penale, specie nei reati intrafamiliari. Occorre saper redigere una denuncia – querela, allegare prove, indicare persone informate sui fatti, interagire con l’autorità giudiziaria, e saper partecipare al processo già dalla costituzione di parte civile (atto tutt’altro che semplice) e a tutto il dibattimento. Il processo penale è molto diverso da quello civile perché si fonda molto sulla oralità e immediatezza. Non tutti gli avvocati sono in grado di sostenere lo stress del processo penale. L’avvocato penalista della famiglia deve essere in grado di ottenere ordini di protezione quando la situazione in famiglia è degenerata. Gli ordini di protezione, introdotti dalla Legge 154/2001, mirano a interrompere la spirale di violenza domestica, sia fisica che psicologica. Tali misure cautelari sono applicabili sia in sede civile (art. 342 bis c.c.) che penale (art. 282 bis c.p.). E’ tutt’altro che agevole ottenere l’adozione di ordini di protezione in assenza di elementi di prova importanti. Gli abusi familiari sono difficili da provare perché avvengono il più delle volte nel chiuso delle mura domestiche.
L’avvocato penalista della famiglia e il suo ruolo
L’avvocato penalista della famiglia deve sensibilizzare la vittima a raccogliere le prove, a registrare le violenze, a portare elementi sufficienti per ottenere l’allontanamento dalla casa coniugale/familiare del congiunto violento. L’evoluzione dei costumi degli Italiani (o l’involuzione) ha provocato l’aumento esponenziale delle separazioni e dei divorzi negli ultimi anni.
L’individuazione esatta della fattispecie criminosa in ambito familiare è importantissima. Troppe volte accade che un avvocato matrimonialista non sia in grado di qualificare giuridicamente un delitto contro la famiglia confondendo, per esempio, il reato di lesioni o percosse con quello più grave di maltrattamenti in famiglia (reato questo procedibile d’ufficio per il quale non è ammessa una remissione di querela).
L’errore tecnico del penalista della famiglia può essere fatale, in primo luogo perché potrebbe incolpare un innocente rispetto al reato contestato e in secondo luogo perché per i reati procedibili d’ufficio diventa arduo, poi, individuare soluzioni consensuali in sede separativa e/o divorzile (o in sede minorile).
Spesso capita che il denunciato di maltrattamenti in famiglia non accetti l’accordo perché è costretto a difendersi in sede penale in un processo non più “bloccabile” nemmeno quando le parti sono arrivate ad accordi civili e ragionevoli dopo un aspro conflitto.
Dunque il penalista della famiglia deve essere un avvocato prudente, attento e preparato circa i delitti contro la famiglia e deve scegliere sempre la migliore strategia difensiva.
Ciò non significa, ovviamente, che davanti a fatti gravi, il penalista della famiglia non debba procedere o dimostrarsi troppo timido o attendista. Giammai questo.
Ci sono casi in cui la denuncia penale è indispensabile per scongiurare la consumazione di altri fatti criminosi tra le mura domestiche.
Ciò che invece si chiede al penalista della famiglia è l’intuito di capire subito se alcune forme di violenza sono gravi e pericolose o sono il frutto di un conflitto fisiologico che può essere realisticamente gestito.
Insomma trovare il giusto equilibrio certamente non è facile. Ma bisogna evitare la “denuncia facile”, strumentale per ottenere positivi risultati in sede di separazione o divorzio o procedure ex art. 317 bis c.c.
Le norme deontologiche dell’avvocato penalista
Le norme deontologiche impongono al difensore di accettare incarichi solo se si è in possesso di doti tecniche adeguate.
Purtroppo l’ambiente forense italiano è infestato da troppi tuttologi e “azzeccagarbugli” che si improvvisano per sbarcare il lunario. E ciò nuoce all’immagine dell’avvocatura.
I delitti contro la famiglia sono la bigamia (art. 556 c.p.), reato molto frequente nei matrimoni misti; introduzione al matrimonio mediante inganno (art. 558 c.p.); incesto (art. 564 c.p.); attentati alla morale familiare (art. 565 c.p.); supposizione o soppressione di stato (art. 566 c.p.); alterazione di stato (art. 567 c.p.); occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto (art. 568 c.p.); violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) quando non viene versato l’assegno di mantenimento al coniuge o ai figli; abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.); maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.); sottrazione consensuale di minorenni; (art. 573 c.p.); sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.); sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574 bis c.p.), nuova fattispecie criminosa introdotta per arginare l’odioso fenomeno delle sottrazioni internazionali dei minori.
A ciò si aggiungano la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 2° comma c.p.) quando un genitore ostacola o non agevola i rapporti dei figli con l’altro genitore, atti persecutori/stalking (art. 612 bis c.p.) e delitti contro la persona (reati sessuali di cui al libro secondo del codice penale).
Come è facile notare, dopo la rassegna di tutte queste fattispecie criminose, il diritto familiare penale è molto vasto e complesso.
Urge, pertanto, contemplare al più presto una specializzazione ad hoc dell’avvocato che si occupa del diritto penale della famiglia. Ma occorre altresì sensibilizzare il cittadino a scegliersi il difensore pretendendo preparazione specifica in materia.
Anche la gente deve crescere, non solo il mondo forense.
IL DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA E IL CODICE ROSSO
La legge 19 luglio 2019 n. 69 ha introdotto il codice rosso. Il Parlamento ha approvato la legge n. 69 del 2019, volta a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale.
Il provvedimento scaturisce dall’esame parlamentare del disegno di legge del Governo relativo al c.d. codice rosso (AC. 1455).
Il Parlamento ha approvato, con numerose modifiche, il disegno di legge del Governo C. 1455, volto a inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime. La legge 19 luglio 2019, n. 69, interviene sul codice penale, sul codice di procedura, sul c.d. codice antimafia e sull’ordinamento penitenziario.
In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti: il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegua l’omicidio si prevede la pena dell’ergastolo.
La riforma inserisce, inoltre, questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all’indennizzo da parte dello Stato; il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all’art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocumento agli interessati.
La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici; il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia; il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Inoltre, con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) volte a:
- inasprire la pena;
- prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi;
- considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato.
Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell’elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l’applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.
Vengono modificati anche:
- il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con un inasprimento della pena;
- i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.), inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi).
Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore; il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) con la previsione di un’aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d’ufficio; il delitto di omicidio, con l’estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell’omicidio aggravato dalle relazioni personali.
Infine, con una modifica all’art. 165 c.p., il provvedimento prevede che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.
Una autorevole analisi delle modifiche al codice penale apportate dalla legge n. 69 del 2019 è contenuta nella relazione n. 62/2019, curata dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.
Per quanto riguarda la procedura penale, l’esame parlamentare alla Camera del disegno di legge C. 1455 ha sostanzialmente confermato l’originario impianto del Governo, volto a velocizzare l’instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime (c.d. Codice rosso).
A tal fine, la legge n. 69 del 2019 prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere: che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta, che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa; che la polizia giudiziaria proceda ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.
Con ulteriori interventi sul codice di procedura penale, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, la legge, tra l’altro:
- introduce l’obbligo per il giudice di penale – se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all’affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale – di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;
- modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico);
- prevede una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all’adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell’indagato.
Infine, accanto alle modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede ulteriori disposizioni volte:
- a prevedere l’attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere;
- a modificare l’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per consentire l’applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e per estendere ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari;
- ad individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell’attuale procura presso la Corte d’appello, l’autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all’indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea e il richiedente l’indennizzo sia stabilmente residente in Italia.
Violenza intrafamiliare e l’avvocato penalista
L’avvocato penalista di Milano Gian Ettore Gassani, Presidente nazionale dell’AMI, da anni organizza eventi nazionali per porre l’accento sulla violenza intrafamiliare e di genere. Ha organizzato un master con Studio Cataldi sul diritto penale della famiglia. Lo studio Gassani si avvale peraltro di medici legali di fama nazionale, di criminologi e di investigatori privati per garantire la migliore difesa sia della persona offesa che dell’imputato di reati intrafamiliari.
Le sedi dello studio legale Gassani sono ubicate a Milano e Roma.