La separazione consensuale dei coniugi prevede e presuppone il totale accordo dei coniugi su talune questioni basilari quali l’affidamento dei figli, i contributi al mantenimento per il coniuge più debole e i figli (anche se maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), l’assegnazione alla casa coniugale.
Per la separazione consensuale è prevista la sola udienza presidenziale nel corso della quale le parti se confermano le condizioni già sottoscritte dinanzi ai loro difensori nel ricorso il Giudice rimette gli atti al Collegio per la eventuale omologazione dei patti e condizioni.
Il decreto di omologa rende efficaci le condizioni e costituisce titolo esecutivo.
Qualora talune condizioni dovessero risultare pregiudizievoli per i figli (esiguo assegno di mantenimento o violazione del diritto di mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori) il Tribunale può non omologare gli accordi.
In tal caso i coniugi vengono convocati dal Giudice per rivedere le loro condizioni.
Il termine di tre anni per la proposizione della domanda di divorzio decorre dalla data del decreto di omologa.
E’ sempre possibile chiedere la modifica degli accordi della separazione consensuale attraverso la procedura ex art.710 c.p.c.; o laddove ve ne ricorrano i presupposti.