L’ACQUISTO IN SEPARAZIONE DEI BENI NON PUÒ ENTRARE IN COMUNIONE DI FATTO

Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 12 ottobre 2009 n. 21637

 

La moglie non può rivendicare la comproprietà di una casa costruita su un terreno acquistato solo dal marito coniugato in regime di separazione dei beni.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 21637/2009 secondo la quale la “comunione di fatto” invocata dalla moglie non è circostanza che valga a mutare il regime degli acquisti in costanza di matrimonio.

Il godimento della casa e il pagamento delle tasse, ha spiegato la Corte, attengono al regime di vita dei coniugi, per cui la moglie può sicuramente godere dell’immobile e, nell’ambito del contributo economico alle esigenze familiari, anche sostenere le spese, senza però che ciò comporti l’acquisto della proprietà in comunione.

Né, conclude il collegio, è possibile dedurre la contitolarità dalla mancata risposta all’interrogatorio formale deferito al marito, dal momento che l’eventuale simulazione relativa per interposizione fittizia di persona deve essere provata con un contratto scritto.

 

IL SOLE 24ORE