Assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento nella separazione è attribuito al coniuge economicamente più debole (che non lavora o che ha un reddito molto più basso dell’altro) e soprattutto ai figli.

L’assegno di mantenimento spetta anche ai figli maggiorenni che non hanno ancora raggiunto l’indipendenza economica.

Dunque i genitori debbono provvedere al mantenimento dei figli fino a quando essi non trovano un lavoro stabile e a condizione che essi si siano attivati seriamente a reperirlo.

L’assegno di mantenimento deve tenere conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L’assegno di mantenimento si perde qualora si subisca l’addebito della separazione.

In caso di addebito il coniuge economicamente più debole può ottenere l’assegno di alimenti.

Non sono del tutto chiari i criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento atteso che ogni Tribunale ha una sua prassi ed un proprio orientamento.

E’ certo, però, che l’assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni sia inderogabile. Pertanto non è omologabile un ricorso per separazione consensuale che non preveda espressamente un assegno di mantenimento per i figli.

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