Violenza sessuale, Camera vota DDL

Scatteranno le circostanze aggravanti se il reato di violenza sessuale viene compiuta «in luoghi di lavoro, con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d’opera». Lo prevede un emendamento del Pdl al testo sulla violenza sessuale approvato a voto segreto dall’aula della Camera, dove oggi si votano gli emendamenti alla nuova normativa in materia di contrasto alla violenza sessuale. I primi voti sono stati a scrutinio segreto: la presidenza ha accolto in tal senso la richiesta avanzata dal Pd.

Anche la violenza sessuale compiuta su una persona disabile sarà causa aggravante del reato: è quanto prevedono due emendamenti identici del Pd e del Pdl al testo unico sulla violenza sessuale.

L’interdizione dai pubblici uffici, in caso di abuso delle funzioni, e la sospensione dall’esercizio della professione o di un arte sono le pene accessorie che verranno inflitte a chi commette reati di violenza sessuale. È quanto prevede un altro emendamento al primo articolo del testo unico presentato da Manlio Contento (Pdl) e approvato.

L’ultimo articolo della legge, il sesto, ha provocato lo slittamento dell’esame del testo alla prossima settimana. Lo stop è stato richiesto, per un’ulteriore riflessione nel comitato dei nove, dalla relatrice al provvedimento Carolina Lussana in seguito al dibattito che si è sviluppato sull’articolo 6 del testo, in base al quale si prevede la possibilità per i questori, se espressamente autorizzati dall’autorità giudiziaria per la particolare gravità del fatto, di disporre nei luoghi pubblici o sugli autobus l’affissione delle foto segnaletiche delle persone accusate di compiere reati di violenze sessuali, sul modello dei manifestini «wanted» in uso negli Stati Uniti. L’opposizione ha contestato la norma. «Rischiamo di ripetere la vicenda del rumeno accusato ingiustamente delle violenze sessuali a Roma», ha detto Lanfranco Tenaglia del Pd che poi ha commentato lo stop. «E’ stata una nostra vittoria. L’ulteriore approfondimento consentirà di formulare una norma rispettosa dei principi del garantismo e al tempo stesso in grado di tutelare le vittime dei reati».

L’articolo 6 è l’ultimo a dover essere licenziato: sono stati infatti approvati tutti gli articoli del testo.

 

 

I PUNTI-CHIAVE DELLA NORMA ALL’ESAME DELLA CAMERA

 

IL REATO – Viene punito con il carcere da sei a dodici anni chiunque «con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe» una persona a compiere o a subire atti sessuali. Alla stessa pena soggiace chi induce a subire o a compiere atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.

 

LE AGGRAVANTI – La pena passa da sette a quattordici anni se il fatto è compiuto nei confronti di minori di sedici anni, con l’uso di droghe o alcolici, da una persona travisata o che si spaccia per un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Uguale è l’aggravamento per la violenza su una persona sottoposta a limitazione della sua libertà personale o su donne in gravidanza, su persone disabili o in condizioni di inferiorità fisica o compiuta da parte di parenti. Le aggravanti scattano anche se il reato di violenza sessuale viene compiuta «in luoghi di lavoro, con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d’opera». La reclusione aumenta tra otto e sedici anni per la violenza sui bambini minori di dieci anni. In caso di morte della vittima scatta l’ergastolo. Tra le aggravanti c’è anche la violenza sessuale di gruppo.

 

LE FOTO “WANTED” – E’ uno dei punti su cui c’è più contrasto tra le forze politiche. In base all’accordo raggiunto sull’articolo 6 prima della pausa di riflessione invocata oggi dalla relatrice Carolina Lussana (Lega), i questori, solo se espressamente autorizzati dall’autorità giudiziaria per

la particolare gravità del fatto, potranno disporre nei luoghi pubblici o sugli autobus l’affissione delle foto segnaletiche delle persone accusate di compiere reati di violenze sessuali (semplici di gruppo o aggravate), compia atti sessuali con minorenni. Tuttavia, l’Aula deve ancora esprimersi.

 

MOLESTIE SESSUALI – Chi arreca molestia con un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale e punito con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro.

 

LE AZIONI PREVENTIVE – Il ministero dell’Istruzione dovrà promuovere, nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza e la discriminazione sessuale. Toccherà ai servizi sociali intervenire sulle vittime per il loro recupero. Ogni anno il ministro delle Pari opportunità dovrà relazionare al Parlamento sulla stato di attuazione della legge.

 

IL MESSAGERO