La separazione giudiziale vi è nel caso in cui non vi sia accordo
tra i coniugi e non è fattibile una separazione consensuale.
La separazione giudiziale può essere richiesta anche da uno
solo dei due coniugi.
Con la separazione giudiziale si può richiedere l'addebito
della separazione, cioè l'accertamento che vi sono i presupposti
per dichiarare la violazione degli obblighi matrimoniali (ovvero
la cura dei figli, la fedeltà, la coabitazione, ecc.) da
parte di uno dei coniugi ed inoltre che questa violazione abbia
anche determinato la cessazione del rapporto.
La procedura di separazione giudiziale è sicuramente la procedura
più complessa e lunga che è finalizzata all’ottenimento
di un provvedimento che sancisca, appunto, la separazione dei coniugi.
La separazione giudiziale può essere accompagnata dalla domanda
accessoria della richiesta di addebito nei confronti dell’altro
coniuge.
La procedura di separazione giudiziale si introduce con ricorso
presso il tribunale competente (corrispondente al luogo dove si
è svolta la vita matrimoniale).
Il ricorso deve essere completo e deve contenere gli elementi di
fatto e diritto su cui si fonda la domanda.
A corredo della domanda di separazione giudiziale il ricorrente
deve produrre (al pari del resistente o convenuto) le proprie dichiarazioni
dei redditi degli ultimi tre anni, i certificati anagrafici (residenza
di entrambi i coniugi, stato di famiglia e certificato di matrimonio).
In alcuni tribunali viene richiesto l’estratto di matrimonio.