La separazione consensuale dei coniugi prevede e presuppone il totale
accordo dei coniugi su talune questioni basilari quali l’affidamento
dei figli, i contributi al mantenimento per il coniuge più
debole e i figli (anche se maggiorenni ma non economicamente autosufficienti),
l’assegnazione alla casa coniugale.
Per la separazione consensuale è prevista la sola udienza presidenziale
nel corso della quale le parti se confermano le condizioni già
sottoscritte dinanzi ai loro difensori nel ricorso il Giudice rimette
gli atti al Collegio per la eventuale omologazione dei patti e condizioni.
Il decreto di omologa rende efficaci le condizioni e costituisce titolo
esecutivo.
Qualora talune condizioni dovessero risultare pregiudizievoli per
i figli (esiguo assegno di mantenimento
o violazione del diritto di mantenere rapporti costanti e significativi
con entrambi i genitori) il Tribunale può non omologare gli
accordi.
In tal caso i coniugi vengono convocati dal Giudice per rivedere le
loro condizioni.
Il termine di tre anni per la proposizione della domanda di divorzio
decorre dalla data del decreto di omologa.
E’ sempre possibile chiedere la modifica degli accordi della
separazione consensuale attraverso la procedura ex art.710 c.p.c.;
o laddove ve ne ricorrano i presupposti.