La separazione giudiziale può essere accompagnata da una
domanda accessoria: l’addebito.
L’addebito in sostanza ha sostituito “la colpa”,
termine abrogato con la riforma del 1975.
L’addebito viene attribuito al coniuge che abbia violato le
norme che regolano il matrimonio (art.143 c.c. e segg.).
La prova di tali violazioni deve essere rigorosa, altrimenti la
pronuncia di addebito viene rigettata dal Giudice.
L’addebito produce effetti giuridici negativi su chi lo subisce
(perdita dell’assegno di mantenimento e diritti successori).
L’addebito, in taluni casi, può essere ragione per
richiedere al coniuge (che abbia violato le norme del matrimonio)
il risarcimento dei danni da promuovere con un giudizio separato.