Nasce il Garante nazionale per i minori – (Ddl Cdm 1.8.2008)

 

Dovrà esercitare la sua attività mediante proposte, informazione e ascolto dei minorenni.

 

Un Garante nazionale per i minori, di elevata indipendenza, volto ad esercitare la sua attività a favore dei diritti dei minori mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori. E’ quanto deciso dal Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, con l’approvazione di un disegno di legge proposto dal Ministro per le Pari opportunità, che istituisce il Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Proteggerà i minori, chiedendo l’intervento della magistratura, vigilerà su strutture pubbliche e carceri, potrà proporre l’adozione di iniziative anche legislative per assicurare la piena tutela dei diritti dell’infanzia, assicurerà l’adozione la consultazione delle associazioni familiari, con particolare riferimento a quelle presenti nel settore dell’affido e dell’adozione e avrà compiti di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza dei diritti dell’infanzia. Tutti potranno segnalare al Garante violazioni dei diritti dei minori tramite il numero telefonico d’emergenza 114 o altri numeri telefonici gratuiti a valenza sociale. Sarà un organo monocratico, nominato dai due presidenti di Camera e Senato. I requisiti saranno quelli della notoria indipendenza e della comprovata professionalità ed esperienza nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative. La durata del mandato sarà di 4 anni, rinnovabile per una sola volta. Sono previste anche possibili cause di incompatibilità tra l’incarico e l’esercizio di attività professionali. Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante si avvarrà delle risorse umane e finanziarie messe a disposizione dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio. Il provvedimento dovrà ora andare in Conferenza Unificata, poi successivamente ritornare in Consiglio dei Ministri per la deliberazione definitiva, prima dell’esame delle Camere. (04 agosto 2008)

 

DISEGNO DI LEGGE – GARANTE NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA Articolo 1

(Istituzione del garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza).

 

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata “Convenzione di New York”, dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Convenzione Europea sull’esercizio del diritto dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali, è istituito il Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di seguito denominato “Garante”, con sede in Roma.

 

Articolo 2

(Modalità di nomina del garante, requisiti e incompatibilità)

 

1. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalità ed esperienza nei campi del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative ed è nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Garante dura in carica 4 anni e può essere riconfermato per non più di una volta. Per tutta la durata dell’incarico, non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati ne’ ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive. Se dipendente pubblico, secondo l’ ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.

 

2. Il compenso spettante al Garante è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Articolo 3

(Compiti del Garante)

 

1. Il Garante svolge i seguenti compiti:

 

a) promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale sulla promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza nonché del diritto del minore ad essere accolto ed educato nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

 

b) esercita i compiti di cui all’articolo 12 della Convenzione Europea sull’esercizio del diritto dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;

 

c) collabora con la rete dei Garanti Europei – European network of ombudpersons for children (ENOC);

 

d) assicura forme idonee di consultazione comprese quelle di bambine, di bambini, di ragazze e di ragazzi, delle associazioni familiari, con particolare riferimento a quelle nel settore dell’affido e dell’adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e istituti per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni e con le organizzazioni non governative (ONG) e con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

 

e) propone l’adozione di iniziative, anche legislative, per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione e all’istruzione;

 

f) esprime parere sul piano nazionale di azione di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. Trova applicazione l’articolo 16 della legge 7 agosto 1990 , n. 241;

 

g) può esprimere parere sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia e di adolescenza;

 

h) può esprimere parere sul Rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo di cui all’articolo 44 della Convenzione di New York;

 

i) promuove l’individuazione e vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civile e sociali relativi all’infanzia e all’adolescenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

 

j) promuove, a livello nazionale, iniziative di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e della cultura dei dritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

 

k) riferisce al Parlamento sull’attività svolta con relazione annuale, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Il Garante promuove ,a livello nazionale, studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché dell’Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

Il Garante esercita le funzioni ed i compiti di cui al presente articolo in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all’infanzia, il Garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali, ove istituiti.

Il Garante, al fine di tutelare i diritti e gli interessi delle persone di minore età ,d’ufficio o a seguito delle segnalazioni o reclami di cui all’articolo 6, può inoltre segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni situazioni di disagio di minori al fine di consentire l’adozione di provvedimenti e l’apertura di procedimenti di protezione ed alla Procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza.

 

Articolo 4

(Informazioni, accertamenti e controlli)

 

1. Il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico , compresa la Commissione per le adozioni internazionali di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Comitato per i minori stranieri previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori , nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

2. Il Garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate, a strutture pubbliche ove siano presenti minori.

 

3. Il Garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.

 

4. Il Garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate nel comma 1, accessi a banche dati o archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

 

1990, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

 

Articolo 5

(Organizzazione)

 

1. Il Garante , per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Articolo 6

(Forme di tutela)

 

1. Tutte le persone possono rivolgersi al Garante mediante segnalazioni, anche attraverso il numero telefonico d’emergenza gratuito 114 ovvero altri numeri telefonici a valenza sociale gratuiti , o reclami relativi a violazioni dei diritti dei minori, ovvero relativi a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.

 

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni e dei reclami di cui la comma 1 sono stabiliti con determinazione del Garante.

 

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

 

All’onere derivante dall’attuazione della presente legge ,valutato in euro 200.000,00, si provvede per euro 100 mila mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19 comma 1 e quanto ad euro 100.mila mediante riduzione dell’ autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, come rideterminate dalla tabella C della legge finanziaria annuale e, per l’anno 2008, dalla legge 24 dicembre 2007 n.244

 

CITTADINOLEX