L’assegno di mantenimento nella separazione è attribuito
al coniuge economicamente più debole (che non lavora o che
ha un reddito molto più basso dell’altro) e soprattutto
ai figli.
L’assegno di mantenimento spetta anche ai figli maggiorenni
che non hanno ancora raggiunto l’indipendenza economica.
Dunque i genitori debbono provvedere al mantenimento dei figli fino
a quando essi non trovano un lavoro stabile e a condizione che essi
si siano attivati seriamente a reperirlo.
L’assegno di mantenimento deve tenere conto del tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio. L’assegno di mantenimento
si perde qualora si subisca l’addebito della separazione.
In caso di addebito il coniuge economicamente più debole può
ottenere l’assegno di alimenti.
Non sono del tutto chiari i criteri di determinazione dell’assegno
di mantenimento atteso che ogni Tribunale ha una sua prassi ed un
proprio orientamento.
E’ certo, però, che l’assegno di mantenimento in
favore dei figli minorenni sia inderogabile. Pertanto non è
omologabile un ricorso per separazione consensuale che non preveda
espressamente un assegno di mantenimento per i figli.